Art. 105.

                  Vendita dei funghi epigei freschi



   1.  Per  la  vendita  dei  funghi  epigei  freschi  e'  necessario
l'attestato  di  idoneita'  all'identificazione  delle specie fungine
commercializzate  rilasciato  dalle  aziende  sanitarie  locali (ASL)
territorialmente competenti.
   2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi
coltivati  e'  assoggettata  alla  normativa  vigente  per i prodotti
ortofrutticoli.