Art. 105.
Vendita dei funghi epigei freschi
1. Per la vendita dei funghi epigei freschi e' necessario
l'attestato di idoneita' all'identificazione delle specie fungine
commercializzate rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL)
territorialmente competenti.
2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi
coltivati e' assoggettata alla normativa vigente per i prodotti
ortofrutticoli.