Art. 105. Vendita dei funghi epigei freschi 1. Per la vendita dei funghi epigei freschi e' necessario l'attestato di idoneita' all'identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti. 2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati e' assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.