Art. 106.
Certificazioni sanitarie
1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al
dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e
collettiva e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo
da parte delle ASL, purche' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in
cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;
b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente
pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono
stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;
c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa
all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione
del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;
d) i funghi devono essere corredati della certificazione
dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni
contenitore di funghi controllati, contenente una sola specie
fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o
la specie di appartenenza, la data e l'ora del controllo e le
eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie
operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma
dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico
dell'ASL.