Art. 106.

                      Certificazioni sanitarie



   1.  La  vendita  di  funghi  epigei freschi spontanei destinati al
dettaglio  e  alla  somministrazione  nella  ristorazione  pubblica e
collettiva e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo
da parte delle ASL, purche' effettuata secondo le seguenti modalita':
    a)  i  funghi,  suddivisi  per specie, devono essere contenuti in
cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;
    b)  i  funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente
pressati,  devono  inoltre  essere  freschi,  interi, sani e in buono
stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;
    c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa
all'acquisto  o,  nel  caso di raccolta diretta, di una dichiarazione
del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;
    d)   i   funghi  devono  essere  corredati  della  certificazione
dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni
contenitore   di  funghi  controllati,  contenente  una  sola  specie
fungina,  di  un cartellino originale numerato riportante il genere o
la  specie  di  appartenenza,  la  data  e  l'ora  del controllo e le
eventuali  avvertenze  per  il  consumo qualora si rendano necessarie
operazioni  di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma
dell'ispettore  micologo  e  il  timbro  dell'ispettorato  micologico
dell'ASL.