Art. 106. Certificazioni sanitarie 1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purche' effettuata secondo le seguenti modalita': a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita; b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei; c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta; d) i funghi devono essere corredati della certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi controllati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.