Art. 107.

                           Specie ammesse



   1.  E'  consentita  la  commercializzazione delle specie di funghi
epigei  e  freschi  di  cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina  della  raccolta  e  della  commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:
    a) Russula cyanoxantha;
    b) Russula virescens;
    c) Lactarius salmonicolor;
    d) Lactarius deterrimus;
    e) Lactarius sanguifluus;
    f) Lactarius semisanguifluus.
   2.  L'elenco  dei funghi freschi spontanei commercializzabili puo'
essere integrato con provvedimento del dirigente competente.