Art. 107.
Specie ammesse
1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi
epigei e freschi di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:
a) Russula cyanoxantha;
b) Russula virescens;
c) Lactarius salmonicolor;
d) Lactarius deterrimus;
e) Lactarius sanguifluus;
f) Lactarius semisanguifluus.
2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili puo'
essere integrato con provvedimento del dirigente competente.