Art. 107. Specie ammesse 1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie: a) Russula cyanoxantha; b) Russula virescens; c) Lactarius salmonicolor; d) Lactarius deterrimus; e) Lactarius sanguifluus; f) Lactarius semisanguifluus. 2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili puo' essere integrato con provvedimento del dirigente competente.