Art. 109.

                     Funghi secchi e conservati



   1.  E'  consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purche'
rispondenti  alle  caratteristiche  di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 376/1995 e comunque con modalita' tali
da  consentire  l'esame  visivo  e  il riconoscimento della specie di
appartenenza di ciascun pezzo.
   2.  I  funghi  conservati  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 376/1995 devono essere riconoscibili
all'analisi morfobotanica anche se sezionati.