Art. 109.
Funghi secchi e conservati
1. E' consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purche'
rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 376/1995 e comunque con modalita' tali
da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di
appartenenza di ciascun pezzo.
2. I funghi conservati di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 376/1995 devono essere riconoscibili
all'analisi morfobotanica anche se sezionati.