Art. 110. Sanzioni 1 . Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 51,65 le seguenti violazioni: a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera; b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validita' territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera; c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione; d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito; e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso; f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo; g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'art. 100, commi 1 e 2; h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi. 2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali e' stata compiuta la violazione. 3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino. 4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non puo' essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni: a) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'art. 106 o senza la relativa certificazione; b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse; c) vendita di funghi non riconoscibili.