Art. 110.
Sanzioni
1 . Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a
euro 51,65 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre al
pagamento della autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validita'
territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della
autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia
effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo
consentito;
e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle
prescrizioni del presente capo;
g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'art. 100, commi
1 e 2;
h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito
la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali e' stata
compiuta la violazione.
3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle
violazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g) comporta la
revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del
tesserino.
4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3
non puo' essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il
pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro
1032,91 le seguenti violazioni:
a) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato
effettuato il controllo di cui all'art. 106 o senza la relativa
certificazione;
b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati
appartenenti a specie non ammesse;
c) vendita di funghi non riconoscibili.