Art. 110.

                              Sanzioni



   1  . Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a
euro 51,65 le seguenti violazioni:
    a)   esercizio  della  raccolta  senza  autorizzazione  oltre  al
pagamento della autorizzazione giornaliera;
    b)  esercizio  della raccolta al di fuori della zona di validita'
territoriale   della   autorizzazione   oltre   al   pagamento  della
autorizzazione giornaliera;
    c)  mancata  esibizione  del tesserino salvo che l'esibizione sia
effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
    d)  raccolta  per  un  quantitativo  superiore  al limite massimo
consentito;
    e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
    f)   uso   di   attrezzi  o  di  contenitori  non  conformi  alle
prescrizioni del presente capo;
    g)  raccolta non consentita nelle aree di cui all'art. 100, commi
1 e 2;
    h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
   2.  All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito
la  confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali e' stata
compiuta la violazione.
   3.  La  reiterazione,  nel  corso  dello stesso anno solare, delle
violazioni  di  cui  al  comma 1, lettere b), d), f) e g) comporta la
revoca  dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del
tesserino.
   4.  Il  destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3
non puo' essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.
   5.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il
pagamento  di  una  sanzione  amministrativa  da  euro  258,23 a euro
1032,91 le seguenti violazioni:
    a)   vendita  di  funghi  epigei  freschi  senza  che  sia  stato
effettuato  il  controllo  di  cui  all'art.  106 o senza la relativa
certificazione;
    b)  commercializzazione  di  funghi  epigei  freschi o conservati
appartenenti a specie non ammesse;
    c) vendita di funghi non riconoscibili.