Art. 111.
Provvedimenti di attuazione
1. Il dirigente competente, sentiti gli enti locali, determina:
a) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per
integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 352/1993;
b) le zone del territorio regionale in cui la raccolta e'
consentita con le agevolazioni ai soggetti di cui alla lettera a);
c) le aree in cui la raccolta e' consentita ai residenti senza le
limitazioni di cui alle lettere d) ed e) nell'ambito dei tenitori
classificati montani;
d) le quantita' massime di raccolta per ciascuna specie fungina
inferiori al limite massimo di cui all'art. 98, comma 1, lettera b),
con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze
locali;
e) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare
per poter essere raccolto.