Art. 111.

                     Provvedimenti di attuazione



   1. Il dirigente competente, sentiti gli enti locali, determina:
    a)  le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per
integrare  il proprio reddito e dei soggetti di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 352/1993;
    b)  le  zone  del  territorio  regionale  in  cui  la raccolta e'
consentita con le agevolazioni ai soggetti di cui alla lettera a);
    c) le aree in cui la raccolta e' consentita ai residenti senza le
limitazioni  di  cui  alle  lettere d) ed e) nell'ambito dei tenitori
classificati montani;
    d)  le  quantita' massime di raccolta per ciascuna specie fungina
inferiori  al limite massimo di cui all'art. 98, comma 1, lettera b),
con  riferimento  a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze
locali;
    e)  le  dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare
per poter essere raccolto.