Art. 112.

                              Vigilanza



   1.  La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente
capo   e'   affidata  al  corpo  forestale  dello  Stato,  ai  nuclei
antisofisticazione  e sanita' dell'arma dei carabinieri, alle guardie
venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale,
ai  servizi  competenti  del dipartimento di prevenzione medico delle
ASL  di  cui  alla legge regionale n. 31/1997, alle guardie giurate e
alle guardie ecologiche volontarie.
   2.  La  vigilanza  e'  altresi'  esercitata  dai  dipendenti della
Regione,  delle comunita' montane, delle province, dei comuni e degli
enti  di  gestione  in  possesso della qualifica di agente di polizia
giudiziaria.