Art. 112.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente
capo e' affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei
antisofisticazione e sanita' dell'arma dei carabinieri, alle guardie
venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale,
ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle
ASL di cui alla legge regionale n. 31/1997, alle guardie giurate e
alle guardie ecologiche volontarie.
2. La vigilanza e' altresi' esercitata dai dipendenti della
Regione, delle comunita' montane, delle province, dei comuni e degli
enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia
giudiziaria.