Art. 96.
Finalita'
1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia
di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei al fine di:
a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie
ecologiche di sviluppo;
b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con
particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi
servizi di controllo micologico.