Art. 96.

                              Finalita'



   1.  Il  presente  capo,  nel  rispetto  dei  principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia
di  raccolta  e  commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e
conservati),  reca  disposizioni sulla raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei al fine di:
    a)  tutelare  nel  tempo la risorsa fungina e le relative nicchie
ecologiche di sviluppo;
    b)  permettere  una gestione economica diretta della raccolta con
particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
    c)  assicurare  la  tutela della salute pubblica tramite appositi
servizi di controllo micologico.