Art. 97. Modalita' di autorizzazione alla raccolta 1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalita' previste dalla legge n. 352/1993. I comuni, singoli o associati, possono determinare le modalita' di autorizzazione e i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri. 2. Il comune che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1 assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Previo accordo con i comuni interessati, le comunita' montane o i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a chi ne faccia richiesta.