Art. 97.

              Modalita' di autorizzazione alla raccolta



   1.  La  raccolta  sul  territorio  regionale  avviene  secondo  le
modalita'  previste  dalla  legge  n.  352/1993.  I comuni, singoli o
associati,  possono  determinare  le  modalita' di autorizzazione e i
criteri  per  il  rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia
richiesta,   anche   mediante   il  rilascio  di  appositi  tesserini
stagionali, settimanali e giornalieri.
   2.  Il comune che intende avvalersi della facolta' di cui al comma
1 assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.
   3. Previo accordo con i comuni interessati, le comunita' montane o
i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a
chi ne faccia richiesta.