Art. 97.
Modalita' di autorizzazione alla raccolta
1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le
modalita' previste dalla legge n. 352/1993. I comuni, singoli o
associati, possono determinare le modalita' di autorizzazione e i
criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia
richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini
stagionali, settimanali e giornalieri.
2. Il comune che intende avvalersi della facolta' di cui al comma
1 assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Previo accordo con i comuni interessati, le comunita' montane o
i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a
chi ne faccia richiesta.