Art. 98.

                        Modalita' di raccolta



   1. Su tutto il territorio regionale:
    a)  la  raccolta autorizzata e' limitata ai soli corpi fruttiferi
epigei   ed   e'   consentita   dall'alba   al  tramonto  in  maniera
esclusivamente  manuale,  senza  l'impiego  di  alcun attrezzo, fatta
salva  l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i
quali e' consentito il taglio del gambo;
    b)  il  limite  massimo di raccolta giornaliera per persona e' di
tre  chilogrammi  salvo  che  tale  limite  sia  superato  da un solo
esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
    c) e' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei
funghi  riconosciuti  eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli
esemplari   da   sottoporre   al   riconoscimento  degli  ispettorati
micologici;
    d) sono vietati:
     1)  la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato
umifero e di terriccio;
     2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita
cesarea;
     3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
    e)  e'  obbligatorio  l'uso  di  contenitori idonei a favorire la
dispersione delle spore durante il trasporto.