Art. 98.
Modalita' di raccolta
1. Su tutto il territorio regionale:
a) la raccolta autorizzata e' limitata ai soli corpi fruttiferi
epigei ed e' consentita dall'alba al tramonto in maniera
esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta
salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i
quali e' consentito il taglio del gambo;
b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona e' di
tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo
esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
c) e' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei
funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli
esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati
micologici;
d) sono vietati:
1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato
umifero e di terriccio;
2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita
cesarea;
3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
e) e' obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la
dispersione delle spore durante il trasporto.