Art. 98. Modalita' di raccolta 1. Su tutto il territorio regionale: a) la raccolta autorizzata e' limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed e' consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali e' consentito il taglio del gambo; b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona e' di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea; c) e' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici; d) sono vietati: 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio; 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea; 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto; e) e' obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.