Art. 99.

                   Limitazioni nelle aree protette



   1.  Il  comune,  d'intesa con l'ente gestore del parco, stabilisce
annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.
   2.  L'attivita'  di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se
non  esplicitamente  vietata dalla relativa deliberazione istitutiva,
e'  regolamentata  dal piano di cui all'art. 14 della legge regionale
n.  30  novembre  1983,  n.  86  (Piano generale delle aree regionali
protette.  Norme  per  l'istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi  e  dei  monumenti  naturali nonche' delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale).
   3.  L'attivita'  di  raccolta  dei  funghi nei parchi regionali e'
disciplinata  con  i regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della legge
regionale  n.  86/1983  aventi  i contenuti di cui agli articoli 97 e
111.
   4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la
raccolta dei funghi nei parchi regionali e' consentita.
   5. In caso di incompatibilita' con gli strumenti di pianificazione
o  di  compromissione  dell'ecosistema  i regolamenti d'uso di cui al
comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:
    a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
    b)  alle  limitazioni  anche  assolute in relazione a determinate
specie fungine;
    c) ai periodi e alle modalita' di protezione degli ecosistemi.