Art. 99.
Limitazioni nelle aree protette
1. Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, stabilisce
annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.
2. L'attivita' di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se
non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva,
e' regolamentata dal piano di cui all'art. 14 della legge regionale
n. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali
protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale).
3. L'attivita' di raccolta dei funghi nei parchi regionali e'
disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della legge
regionale n. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e
111.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la
raccolta dei funghi nei parchi regionali e' consentita.
5. In caso di incompatibilita' con gli strumenti di pianificazione
o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al
comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:
a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate
specie fungine;
c) ai periodi e alle modalita' di protezione degli ecosistemi.