Art. 85 
 
                    Interventi soggetti alla SCIA 
 
  1.  Sono  assoggettati  obbligatoriamente  alla  SCIA  i   seguenti
interventi: 
  a) i volumi tecnici; 
  b) le varianti  nel  limite  del  10  per  cento  delle  misure  di
progetto, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3; 
  c) il mutamento di destinazione  d'uso  e  l'aumento  delle  unita'
immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza  aumento  di
volume o superficie utile lorda; 
  d) la realizzazione di manufatti  pertinenziali  che  le  norme  di
attuazione degli strumenti urbanistici  non  qualificano  come  nuova
costruzione o che  non  comportano  la  realizzazione  di  un  volume
superiore al 20 per cento del volume principale; 
  e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al  piano
terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard  richiesti
per le singole unita' immobiliari; 
  f) le opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma; 
  g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza; 
  h) i muri di sostegno  e  di  contenimento  fino  a  tre  metri  di
altezza; 
  i) la realizzazione della parte dell'intervento  non  ultimata  nel
termine stabilito, salvo che le opere  corrispondenti  non  rientrino
tra quelle soggette a permesso di costruire; 
  j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno  che  comportano
livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza  superiore
a un metro; 
  k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per  le  produzioni
intensive ortoflorofrutticole o per  la  moltiplicazione  di  piante,
secondo     le     disposizioni     contenute     nel     regolamento
urbanistico-edilizio provinciale; 
  l) i cartelli o altri mezzi  pubblicitari  all'esterno  dei  centri
abitati, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nel  regolamento
urbanistico-edilizio provinciale; 
  m) gli interventi soggetti  a  permesso  di  costruire,  quando  il
rappresentante  del  comune  si  e'  espresso  favorevolmente   nella
conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia
di  valutazione  d'impatto  ambientale,   di   autorizzazione   unica
territoriale  e  di  impianti  fissi  di   telecomunicazione   e   di
radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di
settore; 
  n) tutti gli altri interventi non espressamente compresi tra quelli
liberi individuati dall'art. 78 e tra quelli assoggettati a  permesso
di costruire ai sensi dell'art. 80, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 2. 
  2.  Sono  assoggettati  a  SCIA,  in  alternativa  al  permesso  di
costruire, i seguenti interventi: 
  a) gli interventi su edifici  soggetti  a  restauro  e  risanamento
conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda; 
  b) gli interventi su edifici soggetti a  ristrutturazione  edilizia
che non comportano  la  demolizione  anche  parziale  delle  murature
perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie  utile
lorda; 
  c) gli interventi previsti dai piani attuativi gia' autorizzati  ai
fini  della  tutela  del  paesaggio  e   quelli   non   soggetti   ad
autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC  ha  espresso  parere
favorevole sulla qualita' architettonica del piano attuativo, quando,
in  entrambi  i  casi,  i  piani  contengono   precise   disposizioni
planivolumetriche, tipologiche e formali per la  realizzazione  degli
interventi.