Art. 85
Interventi soggetti alla SCIA
1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti
interventi:
a) i volumi tecnici;
b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di
progetto, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3;
c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unita'
immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di
volume o superficie utile lorda;
d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di
attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova
costruzione o che non comportano la realizzazione di un volume
superiore al 20 per cento del volume principale;
e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano
terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti
per le singole unita' immobiliari;
f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di
altezza;
i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino
tra quelle soggette a permesso di costruire;
j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano
livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore
a un metro;
k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni
intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante,
secondo le disposizioni contenute nel regolamento
urbanistico-edilizio provinciale;
l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri
abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento
urbanistico-edilizio provinciale;
m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il
rappresentante del comune si e' espresso favorevolmente nella
conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia
di valutazione d'impatto ambientale, di autorizzazione unica
territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di
radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di
settore;
n) tutti gli altri interventi non espressamente compresi tra quelli
liberi individuati dall'art. 78 e tra quelli assoggettati a permesso
di costruire ai sensi dell'art. 80, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2.
2. Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di
costruire, i seguenti interventi:
a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento
conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
b) gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia
che non comportano la demolizione anche parziale delle murature
perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile
lorda;
c) gli interventi previsti dai piani attuativi gia' autorizzati ai
fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere
favorevole sulla qualita' architettonica del piano attuativo, quando,
in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni
planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli
interventi.