Art. 86 
 
             Soggetti legittimati e requisiti della SCIA 
 
  1. Possono presentare la  SCIA  i  proprietari  dell'immobile  e  i
soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. 
  2. La SCIA e' corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto
di assenso, comunque denominato,  e  dalle  certificazioni  previste,
individuati  dal  regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale  nel
rispetto  del  principio  dell'acquisizione  d'ufficio  di   dati   e
informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o  di  altre
amministrazioni.  La  presentazione  della  SCIA  e'  subordinata  al
pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 87,
calcolato  in  via  provvisoria  dal  richiedente,  salvo  successivo
conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del comune. 
  3. Oltre alla documentazione individuata dal comma 2, alla SCIA  e'
allegata  una  relazione  firmata  dal  progettista  dell'opera.   La
relazione evidenzia: 
  a) la conformita' delle  opere  agli  strumenti  urbanistici  e  ai
regolamenti edilizi vigenti  e  l'assenza  di  contrasto  con  quelli
adottati; 
  b)  il  rispetto   delle   norme   di   sicurezza   e   di   quelle
igienico-sanitarie; 
  c)  nel  caso  di  interventi  riguardanti  edifici  soggetti  alla
disciplina degli insediamenti storici previsti dall'art. 103,  o  del
patrimonio edilizio tradizionale montano  di  cui  all'art.  104,  lo
stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi,  quali
affreschi,  portali  e  contorni  dei  fori  in  genere  in   pietra,
collegamenti verticali  e  parapetti  particolari  e  altri  elementi
decorativi  significativi,  mediante  la  presentazione   di   idonea
documentazione  fotografica,  con  l'indicazione   degli   interventi
previsti per la tutela e la valorizzazione di questi elementi. 
  4. La SCIA perde  efficacia  decorsi  cinque  anni  dalla  data  di
presentazione. Il termine e' prorogabile su richiesta, da  presentare
prima della scadenza, solo per  fatti  sopravvenuti  e  di  carattere
straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori. 
  5. A seguito della presentazione della SCIA l'interessato  comunica
al comune la data di ultimazione dei lavori.  Alla  comunicazione  e'
allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione, redatto  da
un tecnico abilitato, che  attesta  la  conformita'  delle  opere  al
progetto presentato e l'avvenuta modifica catastale. 
  6. Nel caso di SCIA relative a varianti in corso d'opera  ai  sensi
dell'art. 92 si prescinde dalla relazione prevista dal comma 3 e  dal
certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 5. 
  7. Ogni comune assicura la pubblicita' dei registri delle SCIA  con
le   modalita'   definite   dal   regolamento    urbanistico-edilizio
provinciale. Si applicano alle SCIA, inoltre, le forme di pubblicita'
stabilite dal regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale  per  il
permesso di costruire. 
  8. Il comune accerta l'esistenza dei requisiti  e  dei  presupposti
richiesti  nel  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento   della
segnalazione; nel caso di accertata carenza vieta di  iniziare  o  di
proseguire i lavori e  ordina  la  rimessa  in  pristino,  salvo  che
l'interessato  provveda   a   conformare   alla   normativa   vigente
l'attivita' e i suoi effetti, se cio' e' possibile, entro un  termine
non inferiore a trenta giorni, fissato dal  comune.  A  tal  fine  il
comune puo' individuare le opere e le modalita' esecutive  necessarie
per conformare gli interventi alle norme urbanistiche,  ordinando  la
loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i  presupposti
il comune provvede anche alla comunicazione prevista dall'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,  in  materia
di responsabilita' del progettista. Decorso il termine per l'adozione
dei provvedimenti previsti da questo comma, e' fatto salvo il  potere
del comune di assumere provvedimenti di autotutela, solo in  presenza
del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare   comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.