Art. 86
Soggetti legittimati e requisiti della SCIA
1. Possono presentare la SCIA i proprietari dell'immobile e i
soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.
2. La SCIA e' corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto
di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste,
individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel
rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e
informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre
amministrazioni. La presentazione della SCIA e' subordinata al
pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 87,
calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo
conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del comune.
3. Oltre alla documentazione individuata dal comma 2, alla SCIA e'
allegata una relazione firmata dal progettista dell'opera. La
relazione evidenzia:
a) la conformita' delle opere agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli
adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie;
c) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla
disciplina degli insediamenti storici previsti dall'art. 103, o del
patrimonio edilizio tradizionale montano di cui all'art. 104, lo
stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi, quali
affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra,
collegamenti verticali e parapetti particolari e altri elementi
decorativi significativi, mediante la presentazione di idonea
documentazione fotografica, con l'indicazione degli interventi
previsti per la tutela e la valorizzazione di questi elementi.
4. La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di
presentazione. Il termine e' prorogabile su richiesta, da presentare
prima della scadenza, solo per fatti sopravvenuti e di carattere
straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.
5. A seguito della presentazione della SCIA l'interessato comunica
al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione e'
allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione, redatto da
un tecnico abilitato, che attesta la conformita' delle opere al
progetto presentato e l'avvenuta modifica catastale.
6. Nel caso di SCIA relative a varianti in corso d'opera ai sensi
dell'art. 92 si prescinde dalla relazione prevista dal comma 3 e dal
certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 5.
7. Ogni comune assicura la pubblicita' dei registri delle SCIA con
le modalita' definite dal regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si applicano alle SCIA, inoltre, le forme di pubblicita'
stabilite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per il
permesso di costruire.
8. Il comune accerta l'esistenza dei requisiti e dei presupposti
richiesti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione; nel caso di accertata carenza vieta di iniziare o di
proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
l'attivita' e i suoi effetti, se cio' e' possibile, entro un termine
non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il
comune puo' individuare le opere e le modalita' esecutive necessarie
per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la
loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti
il comune provvede anche alla comunicazione prevista dall'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia
di responsabilita' del progettista. Decorso il termine per l'adozione
dei provvedimenti previsti da questo comma, e' fatto salvo il potere
del comune di assumere provvedimenti di autotutela, solo in presenza
del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.