Art. 260 Ufficio elettorale - Operazioni preliminari 1. Alle ore 16,00 del giorno precedente quello di votazione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. 2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'art. 228, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il piu' anziano e il piu' giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 229. 3. Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate: a) viene constatata l'integrita' del sigillo del plico contenente il bollo della sezione; b) viene constatata l'integrita' del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale; c) vengono riposte in un'urna le schede cosi' autenticate; nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna e' sostituita da un'apposita cassetta. 4. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale. 5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel piu' breve tempo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. 6. Il presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7,00 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali e il bollo di sezione, scioglie l'adunanza. 7. Il presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala.