Art. 266 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale 1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'art. 239, comma 1, e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale. 2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non e' consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza puo' scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilita' di confusione fra piu' candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita. 3. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. 4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di eta'. 5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale. 6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validita' solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 8. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto sindaco il candidato piu' anziano di eta'. 9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalita' stabilite all'art. 283.