Art. 266 
 
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia  di
  Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale 
 
  1. Nei comuni con popolazione  superiore  a  3.000  abitanti  della
provincia di Trento, la votazione per l'elezione del  sindaco  e  del
consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome  e  il
nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste
collegate ai sensi dell'art. 239, comma 1,  e  a  fianco  di  ciascun
contrassegno lo spazio per esprimere il voto  di  preferenza  per  il
consiglio comunale. 
  2. Ciascun elettore ha diritto di  votare  per  un  candidato  alla
carica di sindaco e per una delle liste ad  esso  collegate.  Qualora
l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di  lista  sia  sul
nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla  lista
votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e
per il candidato alla carica di sindaco. Il  voto  espresso  per  una
lista vale anche come voto a favore  del  candidato  alla  carica  di
sindaco collegato. Non e' consentito esprimere contemporaneamente  un
voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una  delle
liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine,  di
esprimere due  voti  di  preferenza  per  candidati  alla  carica  di
consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome  e
se necessario il nome e il cognome nelle apposite  righe  accanto  al
contrassegno della lista prescelta. Qualora il  candidato  abbia  due
cognomi, l'elettore nel dare la preferenza puo' scriverne  solo  uno.
L'indicazione deve contenere entrambi i  cognomi  quando  vi  sia  la
possibilita' di confusione fra piu' candidati, e all'occorrenza  data
e luogo di nascita. 
  3. E' proclamato eletto sindaco il candidato  che  ha  ottenuto  la
maggioranza assoluta dei voti validi. 
  4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco,  si  procede  a  un
secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica  successiva
a quella del primo  turno.  Sono  ammessi  al  secondo  turno  i  due
candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti  tra  i  candidati
partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di eta'. 
  5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di  rinuncia  di
uno dei candidati ammessi al  ballottaggio  ai  sensi  del  comma  4,
partecipa al ballottaggio il candidato che segue  nella  graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al  decimo  giorno
dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e
deve essere  comunicata  al  presidente  della  commissione  o  della
sottocommissione elettorale circondariale. 
  6. Per i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono  fermi  i
collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati  al
primo turno. I  candidati  ammessi  al  ballottaggio  hanno  tuttavia
facolta', entro  le  ore  12.00  dell'ottavo  giorno  antecedente  lo
svolgimento  del  secondo  turno  di  votazione,  di  dichiarare   il
collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a  quelli
con  cui  e'  stato  effettuato  il  collegamento  al  primo   turno.
L'ulteriore collegamento con una lista che  per  il  primo  turno  di
votazione era  collegata  con  altre  liste,  ha  validita'  solo  se
effettuato nei confronti di tutte  le  liste  del  gruppo.  Tutte  le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con
analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 
  7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il  nome  dei
candidati alla carica di sindaco e i simboli delle  liste  collegate.
Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale e'
scritto il nome del candidato prescelto. 
  8. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di  parita'
di voti e' proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi
del comma 6, con la lista o il gruppo di  liste  per  l'elezione  del
consiglio comunale che ha conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale
complessiva. A parita' di  cifra  elettorale,  e'  proclamato  eletto
sindaco il candidato piu' anziano di eta'. 
  9. I seggi assegnati al consiglio sono  attribuiti  alle  liste  in
proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando
il 60  per  cento  dei  seggi  alla  lista  o  alle  liste  collegate
nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto.  L'attribuzione
dei seggi alle liste avviene secondo le modalita' stabilite  all'art.
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