Art. 273 Accertamento del numero dei votanti 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente: a) dichiara chiusa la votazione; b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, nonche' da quelle di cui agli articoli 253, 254 e 255 della presente legge. Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori; c) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato; d) forma un unico pacco diretto al tribunale del circondario, contenente le liste vidimate e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate; e) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma di tutti i componenti l'ufficio e provvede immediatamente a recapitarlo al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltro al tribunale del circondario. 2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.