Art. 273 
 
                 Accertamento del numero dei votanti 
 
  1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente: 
    a) dichiara chiusa la votazione; 
    b)  accerta  il  numero  dei  votanti  risultante   dalla   lista
autenticata   dalla   commissione    elettorale    circondariale    o
sottocommissione elettorale circondariale, nonche' da quelle  di  cui
agli articoli 253, 254 e  255  della  presente  legge.  Queste  liste
devono  essere  immediatamente  vidimate  dal  presidente  e  da  due
scrutatori; 
    c) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione  e
riscontra se, calcolati come  votanti  gli  elettori  che  dopo  aver
ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o  ne  abbiano  consegnata
una senza il bollo, corrispondono al numero degli  elettori  iscritti
che non hanno votato; 
    d) forma un unico pacco diretto  al  tribunale  del  circondario,
contenente le liste vidimate e tutte  le  schede  autenticate  e  non
autenticate sopravanzate; 
    e) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma  di
tutti i componenti l'ufficio e provvede immediatamente a  recapitarlo
al sindaco del comune, il quale ne  cura  il  successivo  inoltro  al
tribunale del circondario. 
  2. Le operazioni  previste  dal  comma  1  devono  essere  eseguite
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di  ciascuna  di
esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prende anche  nota
di tutti i reclami  presentati,  delle  proteste  e  delle  decisioni
prese.