Art. 88 
 
                 Partecipazione dei lavoratori alla 
                        gestione dell'impresa 
 
  1. In coerenza con l'art. 46 della Costituzione e in armonia con la
normativa nazionale vigente, anche al fine di  favorire  l'attuazione
delle previsioni di cui all'art. 55 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 (Disposizioni urgenti  in  materia  finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 96/2017, la regione promuove, favorisce
e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia
attraverso le loro  rappresentanze  e  associazioni  sindacali,  alla
gestione delle imprese che hanno la loro  sede  legale,  ovvero  siti
produttivi o unita' organizzative  nel  territorio  regionale,  quale
elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico
locale e per la valorizzazione  della  sua  vocazione  comunitaria  e
delle sue esperienze e competenze distintive. 
  2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la  regione  riconosce  come
destinatarie dei propri interventi di  agevolazione  e  supporto,  le
imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI,  del  codice
civile, che adottano un regolamento di collaborazione in  conseguenza
di accordi  stipulati  con  le  associazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  a  livello   regionale   firmatarie   di   contratti
collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero  con  le
rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza  sindacale
unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti: 
    a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e  con
modalita' definite nel regolamento di collaborazione,  di  una  quota
del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di
azioni o titoli equivalenti; 
    b) l'attivazione di procedure di informazione e di  consultazione
preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle
prescrizioni della legge o  del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  applicato,  in  occasione  delle  decisioni  piu'   rilevanti
dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle
decisioni medesime; 
    c) l'istituzione  di  organismi  paritetici,  costituiti  sia  da
rappresentanti dell'impresa sia  da  rappresentanti  dei  lavoratori,
dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione
collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la
sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei  lavoratori,  le  pari
opportunita', la remunerazione  di  risultato,  l'organizzazione  del
lavoro  e  le  modalita'   della   prestazione,   la   formazione   e
l'addestramento dei lavoratori, i  servizi  sociali  di  supporto  ai
lavoratori e alle loro famiglie e  le  misure  di  welfare,  tali  da
realizzare significativamente  ed  effettivamente  i  principi  della
responsabilita' sociale d'impresa; 
    d) la presenza di un membro all'interno degli organi di  gestione
dell'impresa  che  sia  appositamente  eletto  o   nominato   secondo
modalita' condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali
o forme alternative che non prevedano necessariamente  l'appartenenza
al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato; 
    e) l'accesso dei lavoratori  dipendenti  al  capitale  d'impresa,
gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori  che
abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o
delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva  a  livello
societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione. 
  3. Al fine di agevolare  l'adozione  di  forme  di  responsabilita'
sociale d'impresa anche in realta' di minori dimensioni definite  dal
regolamento di cui al comma 5, il regolamento  di  collaborazione  e'
considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui  al
comma 2. 
  4.  A  favore  delle  imprese  che  adottano  il   regolamento   di
collaborazione la giunta regionale, puo' riconoscere priorita'  sulla
base di  parametri  riferiti  alla  significativita'  del  patrimonio
competitivo  dell'impresa  e  delle  sue  risorse   organizzative   e
professionali nel contesto sociale, produttivo e  concorrenziale  del
territorio,  nell'accesso  ai  propri   programmi   e   progetti   di
contribuzione,  incentivazione  e  agevolazione  finanziaria  e  puo'
prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva
legge regionale. 
  5. Con regolamento regionale  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su  proposta
dell'Assessore competente  in  materia  di  attivita'  produttive  di
concerto con  l'Assessore  competente  in  materia  di  lavoro,  sono
disciplinati i criteri e le modalita' operative di cui  al  comma  4,
anche ai fini dell'individuazione delle priorita' di cui al comma 4. 
  6. Il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale di  cui
all'art. 4 quinquies della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime
misure  urgenti  per  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19), e' l'organo deputato ai  fini  del  monitoraggio  e  della
eventuale verifica, su richiesta  delle  parti,  dei  regolamenti  di
collaborazione di cui al comma 2, fermi restando gli  altri  obblighi
di  legge  e  il  rispetto  degli  accordi  e  contratti   collettivi
nazionali, nonche' di quelli  regionali,  territoriali  o  aziendali,
laddove   sottoscritti,   stipulati   a   livello   regionale   dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
  Il Tavolo permanente verifica, esclusivamente  su  richiesta  delle
parti, tra le varie condizioni anche a tutela della concorrenza,  che
il  datore  di  lavoro  abbia  correttamente  o  meno  fruito   degli
interventi di  agevolazione  e  supporto  previsti  dal  comma  2,  e
svolgendo un accertamento sul merito del  trattamento  economico  e/o
normativo contrattuale applicato dai regolamenti di collaborazione ed
effettivamente  e  sostanzialmente  garantito  ai   lavoratori,   non
limitandosi a un mero accertamento legato a una formale  applicazione
dei  regolamenti  di   collaborazione   medesimi.   Tuttavia   questa
valutazione  di  equivalenza  non  potra'  tenere   conto   di   quei
trattamenti previsti in favore del lavoratore che  siano  sottoposti,
in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o  fiscale.
Resta  fermo  che  lo  scostamento  dal  contenuto  degli  accordi  e
contratti collettivi stipulati anche da organizzazioni sindacali  dei
datori di lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul
piano regionale determinera' la perdita di  eventuali  interventi  di
agevolazione e supporto previsti dal comma 2, solo qualora, in  esito
alla volontaria verifica richiesta dalle parti, non vengano riportati
a equivalenza in un tempo congruo determinato di volta in  volta  dal
medesimo Tavolo permanente.