Art. 131 Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale 13/2020 1. L'articolo 41 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Deroghe all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati: a) dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera; b) dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati, su richiesta del soggetto attuatore, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto e saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00 e' facolta' del soggetto attuatore richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione, un acconto del 30 per cento a presentazione del contratto, un ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori e saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione.».