Art. 144. Diritto di accesso e diritto di consultazione 1. Le strutture di cui all'Art. 137, comma 1, assicurano, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso ai documenti dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito. 2. La struttura di cui all'Art. 136 assicura, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, la consultazione dell'archivio storico.