Art. 144.
            Diritto di accesso e diritto di consultazione
    1.  Le  strutture  di  cui all'Art. 137, comma 1, assicurano, nel
rispetto  del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il
diritto   di   accesso   ai   documenti   dell'archivio   corrente  e
dell'archivio di deposito.
    2.  La  struttura  di cui all'Art. 136 assicura, nel rispetto del
principio di trasparenza dell'azione amministrativa, la consultazione
dell'archivio storico.