Art. 145.
        Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
    1.  Almeno una volta ogni anno il responsabile della struttura di
cui  all'Art.  137,  comma 1, provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi nel proprio archivio di
deposito.
    2.    Il    trasferimento   deve   essere   attuato   rispettando
l'organizzazione  che  i  fascicoli  e le serie avevano nell'archivio
corrente.
    3. Il responsabile di cui al comma 1 deve formare e conservare un
elenco  dei  fascicoli  e  delle  serie  trasferite  nell'archivio di
deposito.