Art. 145. Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito 1. Almeno una volta ogni anno il responsabile della struttura di cui all'Art. 137, comma 1, provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi nel proprio archivio di deposito. 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. 3. Il responsabile di cui al comma 1 deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.