Art. 146.
           Disposizioni per la conservazione degli archivi
    1.  Il responsabile della struttura di cui all'Art. 137, comma 1,
elabora   ed  aggiorna  il  piano  di  conservazione  degli  archivi,
integrato  con  il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri  di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti.
    2.  Dei  documenti  prelevati  dagli  archivi  deve essere tenuta
traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
    3.  Si  applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia
dei  documenti  contenenti  dati  personali, le disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali.