Art. 101. Procedimento di revisione dello statuto 1. Lo statuto e' modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi. 2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. 3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio, non puo' essere rinnovata nel corso della stessa legislatura. 4. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.