Art. 101.
               Procedimento di revisione dello statuto

    1.  Lo  statuto  e'  modificato dal consiglio regionale con legge
approvata  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  con  due
deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.
    2.  La  deliberazione  di abrogazione totale dello statuto non ha
efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto
che sostituisca il precedente.
    3.  Un'iniziativa  di  revisione  o  di abrogazione, respinta dal
consiglio,   non   puo'  essere  rinnovata  nel  corso  della  stessa
legislatura.
    4.  La  legge regionale definisce le procedure per l'espletamento
del procedimento referendario.