Art. 102.
          Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto

    1.  Lo  statuto  e'  promulgato  e  pubblicato  nel  caso in cui,
trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta
di  referendum  popolare  confermativo,  non  sia  stato richiesto il
referendum.
    2.  Lo  statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre  mesi  dalla  sua  pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il  consiglio regionale e non e' promulgato se non e' approvato dalla
maggioranza  dei  voti  validi.  Lo  statuto  entra in vigore decorsi
quindici  giorni  dalla  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione, a seguito della relativa promulgazione.
    3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
modifiche dello statuto.
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                                  I

    1.  Gli  organi  della Regione costituiti alla data di entrata in
vigore  del presente statuto, restano in carica sino all'insediamento
degli  organi  dell'ottava legislatura regionale. Restano altresi' in
carica,  nell'attuale  composizione,  le  commissioni la cui scadenza
coincide con la fine della legislatura.
    2.  Il  consiglio  regionale  provvede  ad  adeguare  il  proprio
regolamento interno. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento
e' fatto salvo il regolamento vigente.
                                 II

    1.  Sono  fatti  salvi  gli effetti dei regolamenti emanati dalla
giunta  regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione   diretta   del   presidente   della  giunta  regionale  e
l'autonomia  statutaria delle Regioni) fino all'entrata in vigore del
presente statuto.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 4 marzo 2005
                                GHIGO

Il testo  sopra  riportato e' stato approvato dal consiglio regionale
   in   prima   deliberazione  in  data  6 agosto  2004,  in  seconda
   deliberazione in data 19 novembre 2004 e promulgato dal presidente
   della giunta regionale in data 4 marzo 2005.