Art. 114. Misure generali di tutela 1. Ai fini del presente capo: a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi; b) per raccolta controllata s'intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonche' il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata e' consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo. 2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotteranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.