Art. 114.

                      Misure generali di tutela



   1. Ai fini del presente capo:
    a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;
    b)  per raccolta controllata s'intende l'insieme delle operazioni
che  comprendono  la  ricerca  e il prelievo dei corpi fruttiferi dei
tartufi,  nonche' il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali
di  produzione;  la  raccolta  controllata e' consentita nel rispetto
delle disposizioni del presente capo.
   2.  Sono  vietati  l'estirpazione  e  il  danneggiamento  di parti
sotteranee  di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al
comma 1.