Art. 114.
Misure generali di tutela
1. Ai fini del presente capo:
a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;
b) per raccolta controllata s'intende l'insieme delle operazioni
che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei
tartufi, nonche' il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali
di produzione; la raccolta controllata e' consentita nel rispetto
delle disposizioni del presente capo.
2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti
sotteranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al
comma 1.