Art. 115.

                             Competenze



   1.  Le  funzioni  amministrative  di  cui  al  presente  capo sono
conferite:
    a) alle province limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei
tesserini  di  raccolta  dei  tartufi  e  alle  prove  d'esame di cui
all'art. 121;
    b)  alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i
territori  di  rispettiva  competenza, limitatamente all'elaborazione
delle  proposte  per  i  calendari  regionali  e  per  le carte delle
vocazioni e potenzialita' tartufigene;
    c)  alle  province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle
comunita'   montane,   per  i  territori  di  rispettiva  competenza,
limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 121, comma
8,  all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate
e   coltivate   e   alla   redazione  dei  programmi  di  recupero  e
miglioramento ambientale.