Art. 115.
Competenze
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono
conferite:
a) alle province limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei
tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui
all'art. 121;
b) alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i
territori di rispettiva competenza, limitatamente all'elaborazione
delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle
vocazioni e potenzialita' tartufigene;
c) alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle
comunita' montane, per i territori di rispettiva competenza,
limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 121, comma
8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate
e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e
miglioramento ambientale.