Art. 115. Competenze 1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono conferite: a) alle province limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'art. 121; b) alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene; c) alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunita' montane, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale.