Art. 116.
Modalita' di raccolta dei tartufi e divieti
1. Su tutto il territorio regionale e' consentita, nell'arco delle
ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai
calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta
dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge n. 752/1985.
2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane
appositamente addestrato; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o
zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte
del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia
iniziato.
3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le
buche create dall'estrazione dei tartufi.
4. Sono vietate:
a) la raccolta dei tartufi immaturi;
b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante
del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle
vocazioni e potenzialita' tartufigene, fatte salve le operazioni
direttamente connesse con le normali pratiche colturali.