Art. 116. Modalita' di raccolta dei tartufi e divieti 1. Su tutto il territorio regionale e' consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 752/1985. 2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane appositamente addestrato; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato. 3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi. 4. Sono vietate: a) la raccolta dei tartufi immaturi; b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.