Art. 116.

             Modalita' di raccolta dei tartufi e divieti



   1. Su tutto il territorio regionale e' consentita, nell'arco delle
ventiquattro  ore  giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai
calendari  di  raccolta  in relazione alle usanze locali, la raccolta
dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge n. 752/1985.
   2.  La  ricerca  deve  essere  effettuata  con  l'ausilio del cane
appositamente  addestrato;  lo  scavo  con attrezzi quali vanghetto o
zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte
del  cane  e  deve  essere  limitato  al punto ove lo stesso lo abbia
iniziato.
   3.  E'  fatto  obbligo  di  riempire con il terriccio asportato le
buche create dall'estrazione dei tartufi.
   4. Sono vietate:
    a) la raccolta dei tartufi immaturi;
    b)  nel  periodo  di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante
del  terreno  nelle  zone  tartufigene  individuate nelle carte delle
vocazioni  e  potenzialita'  tartufigene,  fatte  salve le operazioni
direttamente connesse con le normali pratiche colturali.