Art. 117.
Calendari di raccolta
1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di
raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta
dei tartufi specificano i limiti e le modalita' di raccolta dei
tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantita' e periodi di
raccolta per le diverse specie e per le diverse localita' del
territorio regionale, nonche' qualsiasi altra limitazione ritenuta
necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di
tutela ambientale.
2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di
cui all'art. 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui
al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di
raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle
diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla
raccolta, nonche' tutta la documentazione descrittiva ritenuta
necessaria.
3.Le province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le
comunita' montane, elaborano le proposte per il territorio di loro
competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le
relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono
alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. I calendari sono pubblicati sul BURL ed esposti negli albi
pretori dei comuni.