Art. 117.

                        Calendari di raccolta



   1.  Fermi  restando  le  limitazioni  particolari  e  i divieti di
raccolta  di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta
dei  tartufi  specificano  i  limiti  e  le modalita' di raccolta dei
tartufi  nel corso dell'anno solare, indicando quantita' e periodi di
raccolta  per  le  diverse  specie  e  per  le  diverse localita' del
territorio  regionale,  nonche'  qualsiasi altra limitazione ritenuta
necessaria  sulla  base dell'andamento stagionale e delle esigenze di
tutela ambientale.
   2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di
cui  all'art. 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui
al  comma  3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di
raccolta,  a  cui  sono  allegate cartografie in scala adeguata delle
diverse  zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla
raccolta,   nonche'  tutta  la  documentazione  descrittiva  ritenuta
necessaria.


   3.Le  province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le
comunita'  montane,  elaborano  le proposte per il territorio di loro
competenza,   corredate  di  adeguata  documentazione  contenente  le
relative  motivazioni  tecniche  e  socio-economiche e le trasmettono
alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
   4.  I  calendari  sono  pubblicati  sul BURL ed esposti negli albi
pretori dei comuni.