Art. 118.

          Carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene



   1.  La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione
consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'art. 119,
le   carte  delle  vocazioni  e  potenzialita'  tartufigene  relative
all'intero  territorio  regionale;  a tal fine le province e gli enti
gestori dei parchi regionali, sentite le comunita' montane, elaborano
e  trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di
competenza.
   2. Le carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene redatte in
scala adeguata:
    a)  delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche
ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 752/1985;
    b)  individuano  i  territori vocali alla produzione dei tartufi,
anche  con  riferimento  alle  diverse  specie  o gruppi di specie di
particolare interesse scientifico ed economico;
    c)   localizzano  le  aree  di  particolare  valore  scientifico,
finalizzate  alle  attivita'  di  controllo e di ricerca, nelle quali
puo' essere vietata la raccolta;
    d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare
prioritariamente  gli  interventi  di  recupero  e  di  miglioramento
ambientale.
   3.  Alle  carte  delle  vocazioni e potenzialita' tartufigene sono
allegati:
    a)  l'analisi  dello  stato ambientale e produttivo dei territori
regionali   e  le  proposte  di  interventi  di  conservazione  e  di
valorizzazione delle potenzialita' tartufigene;
    b)   i  criteri  per  l'elaborazione  dei  calendari  annuali  di
raccolta.
   4.  Per  le  modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialita'
tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.