Art. 118.
Carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene
1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione
consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'art. 119,
le carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene relative
all'intero territorio regionale; a tal fine le province e gli enti
gestori dei parchi regionali, sentite le comunita' montane, elaborano
e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di
competenza.
2. Le carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene redatte in
scala adeguata:
a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche
ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 752/1985;
b) individuano i territori vocali alla produzione dei tartufi,
anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di
particolare interesse scientifico ed economico;
c) localizzano le aree di particolare valore scientifico,
finalizzate alle attivita' di controllo e di ricerca, nelle quali
puo' essere vietata la raccolta;
d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare
prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento
ambientale.
3. Alle carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene sono
allegati:
a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori
regionali e le proposte di interventi di conservazione e di
valorizzazione delle potenzialita' tartufigene;
b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di
raccolta.
4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialita'
tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.