Art. 118. Carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene 1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'art. 119, le carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine le province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunita' montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza. 2. Le carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene redatte in scala adeguata: a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 752/1985; b) individuano i territori vocali alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico; c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attivita' di controllo e di ricerca, nelle quali puo' essere vietata la raccolta; d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale. 3. Alle carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene sono allegati: a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialita' tartufigene; b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta. 4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.