Art. 119. Collegio di esperti 1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente. 2. Il collegio e' composto da: a) un membro scelto tra gli esperti delle facolta' di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle universita' della Lombardia; , b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale; c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi; e) un funzionario designato dal dirigente competente. 3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio. 4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della Direzione generale competente. 5. Ai componenti il collegio non appartenenti all'amministrazione regionale spetta la corresponsione, per ogni seduta, di un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.