Art. 119.

                         Collegio di esperti



   1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti
in  micologia,  scienze  naturali  e  scienze forestali, nominato con
decreto del dirigente competente.
   2. Il collegio e' composto da:
    a)  un  membro  scelto  tra gli esperti delle facolta' di scienze
agrarie  e  forestali  o  di scienze naturali delle universita' della
Lombardia; ,
    b)  due  membri  scelti  tra  i  rappresentanti  designati  dalle
associazioni  naturalistiche  maggiormente  rappresentative a livello
regionale;
    c)  tre  membri,  ciascuno  dei quali designato, rispettivamente,
dalle     associazioni     professionali     agricole    maggiormente
rappresentative a livello regionale;
    d)   un   membro   designato   dall'associazione   regionale  dei
ricercatori di tartufi;
    e) un funzionario designato dal dirigente competente.
   3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.
   4.  Le  funzioni  di  segreteria  del  collegio  sono svolte da un
dipendente della Direzione generale competente.
   5.  Ai componenti il collegio non appartenenti all'amministrazione
regionale spetta la corresponsione, per ogni seduta, di un gettone di
presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.