Art. 119.
Collegio di esperti
1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti
in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con
decreto del dirigente competente.
2. Il collegio e' composto da:
a) un membro scelto tra gli esperti delle facolta' di scienze
agrarie e forestali o di scienze naturali delle universita' della
Lombardia; ,
b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle
associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello
regionale;
c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente,
dalle associazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) un membro designato dall'associazione regionale dei
ricercatori di tartufi;
e) un funzionario designato dal dirigente competente.
3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.
4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un
dipendente della Direzione generale competente.
5. Ai componenti il collegio non appartenenti all'amministrazione
regionale spetta la corresponsione, per ogni seduta, di un gettone di
presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.