Art. 120.
Tesserino
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i
quali sono in possesso del tesserino di idoneita', valido su tutto il
territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'art. 5 della legge n.
752/1985.
2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal
dirigente competente, e' rilasciato dalle province a seguito del
superamento dell'esame di idoneita'.
3. Il tesserino e' vidimato annualmente, a partire dall'anno
successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.
4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino
possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali,
sociali e sindacali o loro patronati.
5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di
entrata in vigore della legge n. 752/1985, sono gia' muniti
dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n.
568 (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo).
6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere
esibiti al personale addetto alla vigilanza.