Art. 120.

                              Tesserino



   1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i
quali sono in possesso del tesserino di idoneita', valido su tutto il
territorio  nazionale, rilasciato ai sensi dell'art. 5 della legge n.
752/1985.
   2.  Il  tesserino,  le  cui  caratteristiche  sono  stabilite  dal
dirigente  competente,  e'  rilasciato  dalle  province a seguito del
superamento dell'esame di idoneita'.
   3.  Il  tesserino  e'  vidimato  annualmente,  a partire dall'anno
successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.
   4.  Le  domande  per  il  rilascio  e la vidimazione del tesserino
possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali,
sociali e sindacali o loro patronati.
   5.  Sono  esentati  dalla  prova  d'esame coloro che, alla data di
entrata   in  vigore  della  legge  n.  752/1985,  sono  gia'  muniti
dell'autorizzazione  di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n.
568  (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo).
   6.  I  tesserini  sono  personali,  non  cedibili  e devono essere
esibiti al personale addetto alla vigilanza.