Art. 121. Commissioni d'esame e corsi di preparazione 1. L'idoneita' alla ricerca e alla raccolta del tartufo e' conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso le province nel cui territorio risiedono i candidati; i non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso ognuna delle province. 2. La preparazione dei candidati e' valutata sulla base della capacita' di riconoscimento delle specie di tartufi, nonche' sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale. 3. La valutazione finale e' espressa con giudizio di idoneita' o di inidoneita'. 4. Le commissioni d'esame sono composte da: a) il presidente della provincia o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un dipendente dello STER competente per territorio, designato dal dirigente competente; c) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrane nominati dalla provincia. 5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato. 6. Le province stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale. 7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia, a titolo di rimborso spese. 8. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunita' montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneita'. 9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie e il piu' corretto comportamento nell'ambiente naturale.