Art. 121.
Commissioni d'esame e corsi di preparazione
1. L'idoneita' alla ricerca e alla raccolta del tartufo e'
conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da
tenersi presso le province nel cui territorio risiedono i candidati;
i non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso ognuna
delle province.
2. La preparazione dei candidati e' valutata sulla base della
capacita' di riconoscimento delle specie di tartufi, nonche' sulla
conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle
norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.
3. La valutazione finale e' espressa con giudizio di idoneita' o
di inidoneita'.
4. Le commissioni d'esame sono composte da:
a) il presidente della provincia o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) un dipendente dello STER competente per territorio, designato
dal dirigente competente;
c) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e
agrane nominati dalla provincia.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato
appositamente incaricato.
6. Le province stabiliscono i calendari degli esami prevedendo
almeno una sessione d'esami annuale.
7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono
presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria
della provincia, a titolo di rimborso spese.
8. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le
comunita' montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di
preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneita'.
9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di
preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il
riconoscimento delle specie e il piu' corretto comportamento
nell'ambiente naturale.