Art. 121.

             Commissioni d'esame e corsi di preparazione



   1.  L'idoneita'  alla  ricerca  e  alla  raccolta  del  tartufo e'
conseguita  mediante  superamento  di  specifiche  prove  d'esame  da
tenersi  presso le province nel cui territorio risiedono i candidati;
i non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso ognuna
delle province.
   2.  La  preparazione  dei  candidati  e' valutata sulla base della
capacita'  di  riconoscimento  delle specie di tartufi, nonche' sulla
conoscenza  delle  disposizioni  contenute  nel presente capo e delle
norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.
   3.  La  valutazione finale e' espressa con giudizio di idoneita' o
di inidoneita'.
   4. Le commissioni d'esame sono composte da:
    a)  il presidente della provincia o suo delegato, con funzioni di
presidente;
    b)  un dipendente dello STER competente per territorio, designato
dal dirigente competente;
    c)  tre  esperti  in  micologia,  scienze  naturali e forestali e
agrane nominati dalla provincia.
   5.   Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  un  impiegato
appositamente incaricato.
   6.  Le  province  stabiliscono  i calendari degli esami prevedendo
almeno una sessione d'esami annuale.
   7.   Per  l'ammissione  alle  prove  d'esame  i  candidati  devono
presentare  la  ricevuta  di  versamento di euro 10,33 alla tesoreria
della provincia, a titolo di rimborso spese.
   8.  Le  province,  gli  enti  gestori  dei  parchi  regionali e le
comunita'  montane  organizzano,  anche  d'intesa  tra loro, corsi di
preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneita'.
   9.  La  Regione  predispone  i  programmi didattici per i corsi di
preparazione   e  il  materiale  divulgativo  atto  a  facilitare  il
riconoscimento   delle   specie  e  il  piu'  corretto  comportamento
nell'ambiente naturale.