Art. 122. Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali 1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 86/1983. 2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, e' disciplinata dal piano di cui all'art. 14 della legge regionale n. 86/1983. 3. A integrazione di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, lettera c), della legge regionale n. 86/1983, la Regione puo' istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalita' micologica. 4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.