Art. 122.

  Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali



   1.  Gli  enti  gestori dei parchi naturali possono disciplinare la
raccolta  dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'art. 20
della legge regionale n. 86/1983.
   2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia
esplicitamente    vietata    dalla   deliberazione   istitutiva,   e'
disciplinata  dal  piano  di cui all'art. 14 della legge regionale n.
86/1983.
   3.  A  integrazione di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma,
lettera  c),  della  legge  regionale  n.  86/1983,  la  Regione puo'
istituire   riserve  naturali  parziali  aventi  specifica  finalita'
micologica.
   4.  Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente
articolo sono recepite nei calendari di raccolta.