Art. 123.

                     Aree di particolare tutela



   1. La raccolta dei tartufi e' comunque vietata:
    a)  nelle  riserve  naturali  integrali  e orientate micologiche,
fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'art. 122;
    b)  nelle  aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi
quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
    c)  nelle  aree  di particolare valore scientifico indicate nelle
carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene.
   2.  Le  aree  di  cui al comma i sono individuate nei calendari di
raccolta.
   3.  Nel  territorio  delle  aziende  faunistiche  la  raccolta dei
tartufi e' consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio
venatorio.