Art. 123. Aree di particolare tutela 1. La raccolta dei tartufi e' comunque vietata: a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'art. 122; b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante; c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene. 2. Le aree di cui al comma i sono individuate nei calendari di raccolta. 3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi e' consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.