Art. 123.
Aree di particolare tutela
1. La raccolta dei tartufi e' comunque vietata:
a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche,
fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'art. 122;
b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi
quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle
carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene.
2. Le aree di cui al comma i sono individuate nei calendari di
raccolta.
3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei
tartufi e' consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio
venatorio.