Art. 124.

                   Raccolta riservata dei tartufi



   1.  I  titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai
sensi  dell'art.  4  della  legge n. 752/1985, di terreni a vocazione
tartufigena  possono  richiedere alle province, agli enti gestori dei
parchi  regionali  e  alle  comunita'  montane  il  riconoscimento di
tartufaie   controllate  o  coltivate  esistenti  su  fondi  in  loro
possesso.
   2.  Previa  istruttoria  tecnica,  gli  enti  di  cui  al  comma 1
trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del
collegio di esperti di cui all'art. 119, provvede al riconoscimento.
   3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su
fondi   interessati  da  operazioni  di  miglioria  ambientale  e  di
incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.
   4.  Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo
in territori a vocazione tartufigena.
   5.  La  concessione  della  tartufaia controllata ha una durata di
cinque anni.
   6.   La  concessione  della  tartufaia  coltivata  ha  una  durata
commisurata  al  periodo necessario alle specie vegetazionali messe a
dimora di accrescersi; non puo' comunque superare i quindici anni.
   7.  Per  il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si
applicano  le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n.
15/2002.   Il   riconoscimento  e'  rilasciato  previa  verifica  dei
requisiti  di  idoneita'  di  cui  ai  commi  3  e  4  e  sulla  base
dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di
miglioramento e incremento quali:
    a)  decespugliamento  o  diradamento  delle  piante  arboree,  da
eseguirsi almeno ogni tre anni;
    b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di
conversione,  privilegiando  il  rilascio  di  matricine delle specie
simbionti con i tartufi;
    c) potatura delle piante simbionti;
    d)  messa  in  opera  di  graticciate trasversali sulle superfici
delle cave, per evitare erosioni superficiali;
    e) drenaggio e governo delle acque superficiali;
    f) irrigazioni di soccorso;
    g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
   8.  Per  le  tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante
tartufigene  deve  essere effettuata secondo un corretto rapporto tra
superfici coltivate e piante utilizzate.
   9.  La  perdita  dei requisiti di idoneita' determina la decadenza
dal riconoscimento.
   10.  Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta
dei tartufi e' riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.
   11.  Il  diritto  di  raccolta  si  estende  a  tutti i tartufi di
qualunque  specie  purche'  le  zone  riservate  siano delimitate con
tabelle.
   12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza
dal  suolo,  lungo  il  confine  del  terreno, a una distanza tale da
essere  visibili  da  ogni  punto  di  accesso  e in modo che da ogni
cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta
in stampatello ben visibile da terra «Raccolta di tartufi riservata».
   13.  Nelle  zone  riservate  sono ammesse recinzioni conformi alle
prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.
   14.  I  titolari  e  i  conduttori  dei  fondi  di cui al presente
articolo  non  sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 120 per la
raccolta dei tartufi nei fondi stessi.
   15.  Sono  fatti  salvi  gli  usi  civici  vigenti  secondo quanto
disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione
in   legge   del   r.d.  22  maggio  1924,  n.  751,  riguardante  il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n.
1484,  che  modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del
r.d.  16  maggio  1926,  n.  895,  che  proroga  i  termini assegnati
dall'art.  2  del  r.d.l.  22  maggio 1924, n. 751) e dall'art. 9 del
regio  decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento
per   la   esecuzione  della  legge  16  giugno  1927,  n.  1766  sul
riordinamento degli usi civici del Regno).