Art. 124.
Raccolta riservata dei tartufi
1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 752/1985, di terreni a vocazione
tartufigena possono richiedere alle province, agli enti gestori dei
parchi regionali e alle comunita' montane il riconoscimento di
tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro
possesso.
2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1
trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del
collegio di esperti di cui all'art. 119, provvede al riconoscimento.
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su
fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di
incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.
4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo
in territori a vocazione tartufigena.
5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di
cinque anni.
6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata
commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a
dimora di accrescersi; non puo' comunque superare i quindici anni.
7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n.
15/2002. Il riconoscimento e' rilasciato previa verifica dei
requisiti di idoneita' di cui ai commi 3 e 4 e sulla base
dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di
miglioramento e incremento quali:
a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da
eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di
conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie
simbionti con i tartufi;
c) potatura delle piante simbionti;
d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici
delle cave, per evitare erosioni superficiali;
e) drenaggio e governo delle acque superficiali;
f) irrigazioni di soccorso;
g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante
tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra
superfici coltivate e piante utilizzate.
9. La perdita dei requisiti di idoneita' determina la decadenza
dal riconoscimento.
10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta
dei tartufi e' riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.
11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di
qualunque specie purche' le zone riservate siano delimitate con
tabelle.
12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza
dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da
essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni
cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta
in stampatello ben visibile da terra «Raccolta di tartufi riservata».
13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle
prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.
14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente
articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 120 per la
raccolta dei tartufi nei fondi stessi.
15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto
disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione
in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n.
1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del
r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati
dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'art. 9 del
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento
per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul
riordinamento degli usi civici del Regno).