Art. 124. Raccolta riservata dei tartufi 1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752/1985, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunita' montane il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso. 2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'art. 119, provvede al riconoscimento. 3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene. 4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena. 5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni. 6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; non puo' comunque superare i quindici anni. 7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/2002. Il riconoscimento e' rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneita' di cui ai commi 3 e 4 e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali: a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni; b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbionti con i tartufi; c) potatura delle piante simbionti; d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali; e) drenaggio e governo delle acque superficiali; f) irrigazioni di soccorso; g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario. 8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate. 9. La perdita dei requisiti di idoneita' determina la decadenza dal riconoscimento. 10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi e' riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi. 11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purche' le zone riservate siano delimitate con tabelle. 12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra «Raccolta di tartufi riservata». 13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente. 14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 120 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi. 15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'art. 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).