Art. 126. Interventi di recupero e miglioramento ambientale 1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunita' montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialita' tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'art. 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza. 2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 130, un piano di riparto dei contributi.