Art. 126.

          Interventi di recupero e miglioramento ambientale



   1.  Le  province,  gli  enti  gestori  dei  parchi  regionali e le
comunita'  montane,  sulla  base  delle indicazioni delle carte delle
vocazioni  e  potenzialita'  tartufigene,  predispongono programmi di
recupero  e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a
dimora   delle   piante   tartufigene   nei   territori  a  vocazione
tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'art. 124.
Per  la  predisposizione  dei  programmi gli enti si avvalgono, sulla
base   di   rapporti   convenzionali,  della  collaborazione  tecnica
dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.
   2.   Annualmente  la  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione
consiliare  competente,  approva,  sulla base dei programmi di cui al
comma  1  e  con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 130, un
piano di riparto dei contributi.