Art. 126.
Interventi di recupero e miglioramento ambientale
1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le
comunita' montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle
vocazioni e potenzialita' tartufigene, predispongono programmi di
recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a
dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione
tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'art. 124.
Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla
base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica
dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al
comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 130, un
piano di riparto dei contributi.