Art. 127.

                              Vigilanza



   1.  La  vigilanza  sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di
cui  al  presente  capo  e  alla  relativa  normativa d'attuazione e'
affidata:
    a)  agli  enti  gestori  dei parchi, delle riserve naturali e dei
monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;
    b) alle province per il restante territorio della Regione.
   2.  I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale
dipendente  a  cio'  preposto,  del  servizio volontario di vigilanza
ecologica,  nonche',  previe  le  necessarie intese, degli agenti del
corpo   forestale   dello   Stato,   delle  guardie  ittico-venatorie
provinciali,  degli organi di polizia urbana e rurale e del personale
di vigilanza delle comunita' montane.
   3.  Ai  soggetti  di  cui  al comma 2 compete l'accertamento delle
violazioni di cui all'art. 129.
   4.  Collaborano  alla  vigilanza  sull'osservanza  della  presente
normativa,   senza   potere   di  accertamento,  le  guardie  giurate
volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per
fine  istituzionale  la  protezione  della  natura  e la salvaguardia
dell'ambiente.