Art. 127.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di
cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione e'
affidata:
a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei
monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;
b) alle province per il restante territorio della Regione.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale
dipendente a cio' preposto, del servizio volontario di vigilanza
ecologica, nonche', previe le necessarie intese, degli agenti del
corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie
provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale
di vigilanza delle comunita' montane.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle
violazioni di cui all'art. 129.
4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente
normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate
volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per
fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia
dell'ambiente.