Art. 128.

             Competenza per l'irrogazione delle sanzioni



   1.  La  competenza  all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.
129 spetta agli enti a cui e' affidata la vigilanza.
   2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio
degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.
   3.  Il  sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle
violazioni  sono  disciplinati  dall'art.  8 della legge regionale n.
90/1983.