Art. 128.
Competenza per l'irrogazione delle sanzioni
1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.
129 spetta agli enti a cui e' affidata la vigilanza.
2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio
degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.
3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle
violazioni sono disciplinati dall'art. 8 della legge regionale n.
90/1983.