Art. 129.
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 114, comma
2, e all'art. 116 si applica la sanzione amministrativa da euro
103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di
cui all'art. 123.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 120, comma
1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro
516,46.
3. Se il raccoglitore non e' in grado di esibire il tesserino o i
documenti autorizzativi di cui e' in possesso si applica la sanzione
amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli
entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.
4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni
inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio
del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino
stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione
provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli
enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.
5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato
pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione
amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto
costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.