Art. 129.

                              Sanzioni



   1.  Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 114, comma
2,  e  all'art.  116  si  applica  la sanzione amministrativa da euro
103,29  a  euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di
cui all'art. 123.
   2.  Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 120, comma
1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  euro 103,29 a euro
516,46.
   3.  Se il raccoglitore non e' in grado di esibire il tesserino o i
documenti  autorizzativi di cui e' in possesso si applica la sanzione
amministrativa  da  euro  5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli
entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.
   4.  In  caso  di  gravi  e  reiterate violazioni alle disposizioni
inerenti  alla  raccolta  di tartufi, gli enti competenti al rilascio
del  tesserino  provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino
stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione
provvedono  a  comunicare  i provvedimenti sanzionatori adottati agli
enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.
   5.  Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato
pubblico  dei  tartufi  freschi  e  conservati si applica la sanzione
amministrativa  da  euro  258,23  a euro 2.582,28, salvo che il fatto
costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.