Art. 130.
Procedure di spesa
1. Le domande di contributo di cui all'art. 126 devono pervenire
alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro
il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato
dell'attivita' e di un preventivo analitico delle spese previste.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la
concessione dei contributi.