Art. 130.

                         Procedure di spesa



   1.  Le  domande di contributo di cui all'art. 126 devono pervenire
alla  struttura  regionale competente in materia di agricoltura entro
il  31  marzo  di  ogni  anno,  corredate di un programma dettagliato
dell'attivita' e di un preventivo analitico delle spese previste.
   2.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la
concessione dei contributi.