Art. 87 
 
                      Contributo di costruzione 
 
  1. Il contributo di costruzione e' richiesto per  la  realizzazione
di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed  e'
commisurato al costo di costruzione e all'incidenza  delle  spese  di
urbanizzazione. I  comuni,  con  il  regolamento  edilizio  comunale,
fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento
del costo medio di costruzione determinato  ai  sensi  del  comma  3,
lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art.  77,
comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il
20  per  cento  del  medesimo  costo  per  gli  interventi  di  nuova
costruzione previsti dall'art. 77, comma 1, lettera g). 
  2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri  di
urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo  di
costruzione  sono  pari,  ciascuno,  a  un  terzo   del   complessivo
contributo di costruzione. 
  3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua: 
  a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico
e richiedono il pagamento del contributo di costruzione; 
  b) le modalita' e i termini per il pagamento del contributo,  anche
in relazione al titolo edilizio richiesto; 
  c)  le  diverse  categorie   tipologico-funzionali,   distinguendo,
nell'ambito  delle  categorie  residenziali,  la   prima   abitazione
dall'abitazione per il tempo libero e vacanze; 
  d) i criteri per la determinazione del costo medio  di  costruzione
per  ciascuna  delle  categorie  tipologico-funzionali  di  cui  alla
lettera c). 
  4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione: 
    a) la residenza e' considerata prima abitazione: 
  1) se l'unita' abitativa e' di proprieta' del richiedente; 
  2) se, al momento della firma della convenzione prevista  dall'art.
90, comma 2, il richiedente e il  suo  coniuge,  non  divorziati  ne'
separati giudizialmente, non sono titolari  o  contitolari,  eredi  o
legatari, del diritto di  proprieta',  di  uso,  di  usufrutto  o  di
abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze  familiari,  nel
territorio provinciale. Con deliberazione  della  giunta  provinciale
sono stabiliti i criteri e  le  caratteristiche  per  la  definizione
dell'idoneita' dell'alloggio, anche in relazione  alle  sue  porzioni
ideali; 
  3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi  la  propria  residenza
entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori; 
    b) una residenza  per  il  tempo  libero  e  le  vacanze  e'  una
residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per  periodi
limitati di tempo a fini turistico-ricreativi. 
  5. Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria e' definito
con deliberazione della giunta provinciale, nel rispetto dei  criteri
individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi
del  comma  3.  Questi  costi   sono   aggiornati   annualmente   con
deliberazione in  base  all'andamento  degli  indici  ISTAT.  Non  si
procede all'aggiornamento annuale in momenti di mercato  sfavorevoli,
per contenere i costi a carico dei  cittadini  e  delle  imprese  nel
settore dell'edilizia. 
  6.  I  comuni,  con  il  regolamento  edilizio  comunale,   possono
prevedere la possibilita', per  gli  interessati,  di  rateizzare  il
contributo di costruzione. In questo caso il regolamento prevede  che
almeno il 50 per cento del contributo di costruzione  e'  corrisposto
prima del rilascio del titolo o all'atto  della  presentazione  della
SCIA, e che la restante parte del contributo  e'  versata  prima  del
rilascio del certificato di agibilita'  ed  e'  assistita  da  idonea
garanzia finanziaria.