Art. 87
Contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione e' richiesto per la realizzazione
di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed e'
commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di
urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale,
fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento
del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3,
lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77,
comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il
20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova
costruzione previsti dall'art. 77, comma 1, lettera g).
2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri di
urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di
costruzione sono pari, ciascuno, a un terzo del complessivo
contributo di costruzione.
3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua:
a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico
e richiedono il pagamento del contributo di costruzione;
b) le modalita' e i termini per il pagamento del contributo, anche
in relazione al titolo edilizio richiesto;
c) le diverse categorie tipologico-funzionali, distinguendo,
nell'ambito delle categorie residenziali, la prima abitazione
dall'abitazione per il tempo libero e vacanze;
d) i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione
per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla
lettera c).
4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:
a) la residenza e' considerata prima abitazione:
1) se l'unita' abitativa e' di proprieta' del richiedente;
2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'art.
90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne'
separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o
legatari, del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto o di
abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel
territorio provinciale. Con deliberazione della giunta provinciale
sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione
dell'idoneita' dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni
ideali;
3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza
entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori;
b) una residenza per il tempo libero e le vacanze e' una
residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per periodi
limitati di tempo a fini turistico-ricreativi.
5. Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria e' definito
con deliberazione della giunta provinciale, nel rispetto dei criteri
individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi
del comma 3. Questi costi sono aggiornati annualmente con
deliberazione in base all'andamento degli indici ISTAT. Non si
procede all'aggiornamento annuale in momenti di mercato sfavorevoli,
per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel
settore dell'edilizia.
6. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, possono
prevedere la possibilita', per gli interessati, di rateizzare il
contributo di costruzione. In questo caso il regolamento prevede che
almeno il 50 per cento del contributo di costruzione e' corrisposto
prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della
SCIA, e che la restante parte del contributo e' versata prima del
rilascio del certificato di agibilita' ed e' assistita da idonea
garanzia finanziaria.