Art. 88
Riduzione del contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione e' commisurato esclusivamente alle
spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi:
a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti
a procedimento di verifica di assoggettabilita' ai sensi della
normativa provinciale vigente in materia di valutazione d'impatto
ambientale;
c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o
destinati al commercio all'ingrosso;
d) impianti funiviari.
2. Il contributo di costruzione e' commisurato alle spese di
urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per i seguenti
interventi:
a) costruzioni e impianti destinati ad attivita' direzionali;
b) costruzioni e impianti destinati ad attivita' commerciali,
compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli destinati al
commercio all'ingrosso;
c) costruzioni e impianti destinati ad attivita' dirette alla
prestazione di servizi;
d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie,
socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di
convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
e) costruzioni e impianti destinati a sala cinematografica.
3. Il contributo di costruzione e' commisurato alle sole spese di
urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi:
a) realizzazione o modifica di complessi ricettivi turistici
all'aperto, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per
le quali il contributo e' commisurato anche al costo di costruzione;
b) lavori di restauro e di risanamento conservativo;
c) opere realizzate su immobili di proprieta' dello Stato da
chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a un
provvedimento degli organi competenti;
d) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a sale
cinematografiche.
4. Il contributo di costruzione e' commisurato al solo costo di
costruzione per gli interventi di conservazione e valorizzazione del
patrimonio edilizio tradizionale montano, previsti dall'art. 104, nel
caso di edifici privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.