Art. 88 
 
               Riduzione del contributo di costruzione 
 
  1. Il contributo di costruzione e' commisurato esclusivamente  alle
spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi: 
  a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente,  alla
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi; 
  b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti
a procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  ai  sensi  della
normativa provinciale vigente in  materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale; 
  c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto  o
destinati al commercio all'ingrosso; 
  d) impianti funiviari. 
  2. Il contributo  di  costruzione  e'  commisurato  alle  spese  di
urbanizzazione primaria e al costo  di  costruzione  per  i  seguenti
interventi: 
  a) costruzioni e impianti destinati ad attivita' direzionali; 
  b) costruzioni  e  impianti  destinati  ad  attivita'  commerciali,
compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli  destinati  al
commercio all'ingrosso; 
  c) costruzioni e  impianti  destinati  ad  attivita'  dirette  alla
prestazione di servizi; 
  d)  costruzioni  e  impianti  destinati  a   strutture   sanitarie,
socio-sanitarie  e  assistenziali   non   operanti   in   regime   di
convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica; 
  e) costruzioni e impianti destinati a sala cinematografica. 
  3. Il contributo di costruzione e' commisurato alle sole  spese  di
urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi: 
  a)  realizzazione  o  modifica  di  complessi  ricettivi  turistici
all'aperto, eccetto le strutture edilizie ricettive  permanenti,  per
le quali il contributo e' commisurato anche al costo di costruzione; 
  b) lavori di restauro e di risanamento conservativo; 
  c) opere realizzate  su  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  da
chiunque  abbia  titolo  al  godimento  del  bene  in   base   a   un
provvedimento degli organi competenti; 
  d) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a  sale
cinematografiche. 
  4. Il contributo di costruzione e' commisurato  al  solo  costo  di
costruzione per gli interventi di conservazione e valorizzazione  del
patrimonio edilizio tradizionale montano, previsti dall'art. 104, nel
caso di edifici privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.