Art. 89 
 
               Riduzione del contributo di costruzione 
           nel caso di permesso di costruire convenzionato 
 
  1. Nel caso di permesso di costruire convenzionato il contributo di
costruzione previsto dall'art. 87  e'  ridotto  nella  misura  di  un
terzo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi
dell'art. 87, comma 2, o di una somma pari  al  costo  effettivamente
sostenuto per la realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione
primaria, quando tale importo e' inferiore a un terzo del  contributo
di costruzione. 
  2. Se le opere di urbanizzazione primaria  si  prestano  ad  essere
utilizzate, in tutto o in parte, per  successivi  interventi  edilizi
anche da parte di terzi, la  convenzione  di  cui  all'art.  84  puo'
fissare le necessarie modalita' di utilizzo delle opere da  parte  di
terzi. In  questo  caso  il  comune  puo'  ridurre  ulteriormente  il
contributo di costruzione di una somma pari, al massimo, a  un  terzo
del  contributo,  corrispondente   agli   oneri   di   urbanizzazione
secondaria, ai sensi dell'art. 87, comma 2.