Art. 89
Riduzione del contributo di costruzione
nel caso di permesso di costruire convenzionato
1. Nel caso di permesso di costruire convenzionato il contributo di
costruzione previsto dall'art. 87 e' ridotto nella misura di un
terzo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi
dell'art. 87, comma 2, o di una somma pari al costo effettivamente
sostenuto per la realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione
primaria, quando tale importo e' inferiore a un terzo del contributo
di costruzione.
2. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano ad essere
utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi
anche da parte di terzi, la convenzione di cui all'art. 84 puo'
fissare le necessarie modalita' di utilizzo delle opere da parte di
terzi. In questo caso il comune puo' ridurre ulteriormente il
contributo di costruzione di una somma pari, al massimo, a un terzo
del contributo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione
secondaria, ai sensi dell'art. 87, comma 2.