Art. 90
Esenzione dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o
per l'attivita' di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad
attivita' agrituristica;
3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole
che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai
sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 130 metri
quadrati di superficie utile lorda;
b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere
sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di
fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima
abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia
qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche
a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o
di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la
prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 200 metri
quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia
qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969;
d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare
la prima abitazione, del richiedente, limitatamente ai primi 130
metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza
non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969;
e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita'
immobiliari;
f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli
interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali e per le
legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici;
g) per le opere soggette a conformita' urbanistica ai sensi degli
articoli 94 e 95;
h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e da altri soggetti privi di fini
di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo
titolo all'European business and innovation centre network di
Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da societa' che
presentano i requisiti indicati dall'art. 95, comma 4, lettera c);
j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di
strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o
sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da
questa legge;
k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e
per la superficie dei volumi tecnici;
l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie
rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica
provinciale 2008;
n) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei
termini di validita' o per annullamento comunque disposto, salva la
corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli
aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 87.
2. L'esenzione per la prima abitazione e' subordinata alla stipula
con comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga
a non cedere l'immobile in proprieta' o in godimento a qualsiasi
titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso
di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni
l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina
l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe
in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto
degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche
mediante controlli a campione.
3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), e'
riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:
a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del
richiedente;
b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento e'
volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula
con il comune una convenzione.
4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun
socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla
medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai
sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 87 e a pagare,
in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo
alla propria unita' immobiliare.