Art. 90 
 
               Esenzione dal contributo di costruzione 
 
  1. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
    a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole: 
  1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del  fondo  o
per l'attivita' di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici; 
  2) interventi di recupero di  edifici  esistenti  da  destinare  ad
attivita' agrituristica; 
  3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone  agricole
che costituiscono prima  abitazione  dell'imprenditore  agricolo,  ai
sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di  130  metri
quadrati di superficie utile lorda; 
  b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere
sparso,  diretti  al  recupero  di  costruzioni,  di  edifici  o   di
fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la  prima
abitazione  del  richiedente  e  sempre  che  la  residenza  non  sia
qualificata di lusso ai sensi del decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso); 
  c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche
a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici  o
di fabbricati, inclusi gli ampliamenti,  destinati  a  realizzare  la
prima abitazione del richiedente, limitatamente ai  primi  200  metri
quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non  sia
qualificata di lusso ai sensi del decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 agosto 1969; 
  d) per gli interventi di nuova costruzione destinati  a  realizzare
la prima abitazione, del  richiedente,  limitatamente  ai  primi  130
metri quadrati di superficie utile lorda e sempre  che  la  residenza
non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 2 agosto 1969; 
  e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle  singole  unita'
immobiliari; 
  f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli
interventi relativi a volumi  entro  terra  pertinenziali  e  per  le
legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici; 
  g) per le opere soggette a conformita' urbanistica ai  sensi  degli
articoli 94 e 95; 
  h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; 
  i) per le opere d'interesse generale realizzate  da  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e da altri soggetti privi  di  fini
di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati  a  questo
titolo  all'European  business  and  innovation  centre  network   di
Bruxelles  e  realizzati  da  enti  strumentali  e  da  societa'  che
presentano i requisiti indicati dall'art. 95, comma 4, lettera c); 
  j) per  le  opere  di  urbanizzazione  eseguite  in  attuazione  di
strumenti urbanistici, di strumenti  di  pianificazione  attuativa  o
sulla base di convenzioni con il comune o la  Provincia  previste  da
questa legge; 
  k) per le opere di eliminazione delle  barriere  architettoniche  e
per la superficie dei volumi tecnici; 
  l) per  le  opere  da  realizzare  in  attuazione  di  norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; 
  m) per i nuovi  impianti  e  installazioni  relativi  alle  energie
rinnovabili  e  al  risparmio  energetico,  fermo   restando   quanto
stabilito dall'art. 86, comma 3, lettera a), della legge  urbanistica
provinciale 2008; 
  n) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate  per  decorso  dei
termini di validita' o per annullamento comunque disposto,  salva  la
corresponsione  dell'eventuale   maggior   onere   dipendente   dagli
aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 87. 
  2. L'esenzione per la prima abitazione e' subordinata alla  stipula
con comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga
a non cedere l'immobile in proprieta'  o  in  godimento  a  qualsiasi
titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.  In  caso
di cessione  dell'immobile  intervenuta  nel  corso  dei  dieci  anni
l'interessato decade dai benefici  concessi  e  il  comune  determina
l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe
in vigore all'atto della cessione.  Il  comune  vigila  sul  rispetto
degli  obblighi  assunti  dal  beneficiario   dell'esenzione,   anche
mediante controlli a campione. 
  3. L'esenzione prevista dal comma 1,  lettere  b),  c),  e  d),  e'
riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando: 
  a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima  casa  del
richiedente; 
  b) ciascun socio della cooperativa  dichiara  che  l'intervento  e'
volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula
con il comune una convenzione. 
  4. Con la convenzione prevista dal comma  3,  lettera  b),  ciascun
socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari  in  base  alla
medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai
sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 87 e a  pagare,
in caso di violazione, l'intero contributo  di  costruzione  relativo
alla propria unita' immobiliare.