Art. 91 
 
       Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata 
 
  1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se  il  richiedente
il titolo edilizio s'impegna, a mezzo di  una  convenzione  stipulata
con il comune, a cedere  gli  alloggi  a  soggetti  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 87, comma 4, lettera a),  il  contributo
di costruzione e' ridotto come segue: 
  a) in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione,
nel caso di nuovi edifici; 
  b) in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di
urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di  edifici
esistenti. 
  2. Se  la  convenzione  prevede  la  diretta  esecuzione  da  parte
dell'interessato delle opere di urbanizzazione  primaria  e  se  sono
stabilite le modalita' per la loro realizzazione e le idonee garanzie
finanziarie per la corretta esecuzione, la  quota  di  contributo  di
costruzione relativa  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  puo'
essere  ulteriormente  ridotta  sino  alla  concorrenza  delle  spese
sostenute dall'interessato. 
  3. La convenzione prevede, come contenuto minimo obbligatorio: 
  a) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi  ai  soggetti
in   possesso   dei   requisiti   richiesti,   entro    un    termine
convenzionalmente pattuito dalla conclusione dei lavori. La  cessione
dell'alloggio e' preceduta dall'assunzione da  parte  dell'acquirente
degli obblighi previsti dall'art. 90, comma 2; 
  b) in caso di disdetta dei contratti  di  locazione,  l'obbligo  di
sostituire,  entro  un  termine  convenzionalmente   pattuito   dalla
cessazione della locazione, i precedenti locatari con altri  soggetti
in possesso dei requisiti indicati nel comma 1; 
  c) l'efficacia della convenzione, che non puo' essere  inferiore  a
dieci anni; 
  d) idonee forme di  garanzia  finanziaria  per  il  rispetto  degli
obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione  di  atti  di
fideiussione. 
  4. I termini previsti dal comma 3, lettere a) e b), possono  essere
prorogati dal comune su richiesta motivata dell'interessato. 
  5. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni  a  garantire
il rispetto degli  obblighi  da  essa  previsti  anche  da  parte  di
eventuali aventi causa, fatto salvo il  caso  di  assunzione  diretta
degli obblighi da parte di questi ultimi. 
  6. In caso di mancato rispetto  degli  obblighi  convenzionali,  il
comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della  quota
di contributo non corrisposta ai sensi del comma  1,  in  proporzione
alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe  vigenti
al momento della richiesta di pagamento ed escutendo, se  necessario,
le garanzie previste dal comma 3, lettera d).