Art. 91
Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente
il titolo edilizio s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata
con il comune, a cedere gli alloggi a soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 87, comma 4, lettera a), il contributo
di costruzione e' ridotto come segue:
a) in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione,
nel caso di nuovi edifici;
b) in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di
urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici
esistenti.
2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte
dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono
stabilite le modalita' per la loro realizzazione e le idonee garanzie
finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di
costruzione relativa alle opere di urbanizzazione primaria puo'
essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese
sostenute dall'interessato.
3. La convenzione prevede, come contenuto minimo obbligatorio:
a) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti
in possesso dei requisiti richiesti, entro un termine
convenzionalmente pattuito dalla conclusione dei lavori. La cessione
dell'alloggio e' preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente
degli obblighi previsti dall'art. 90, comma 2;
b) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di
sostituire, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla
cessazione della locazione, i precedenti locatari con altri soggetti
in possesso dei requisiti indicati nel comma 1;
c) l'efficacia della convenzione, che non puo' essere inferiore a
dieci anni;
d) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli
obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di
fideiussione.
4. I termini previsti dal comma 3, lettere a) e b), possono essere
prorogati dal comune su richiesta motivata dell'interessato.
5. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire
il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di
eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta
degli obblighi da parte di questi ultimi.
6. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, il
comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota
di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione
alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti
al momento della richiesta di pagamento ed escutendo, se necessario,
le garanzie previste dal comma 3, lettera d).