Art. 122 
 
                     Definizione dell'attivita' 
                         di guida ambientale 
 
  1. E' guida ambientale chi,  per  professione,  accompagna  persone
singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,  nella
visita  di  ambienti   naturali,   anche   antropizzati,   di   musei
eco-ambientali,  allo  scopo  di   illustrarne   gli   elementi,   le
caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia  e  le
tradizioni culturali, le attrattive  paesaggistiche,  e  di  fornire,
inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi  i  percorsi
che  richiedono  comunque  l'uso  di  attrezzature  e   di   tecniche
alpinistiche. 
  2.  Con  il  regolamento  possono  essere   individuate   eventuali
specializzazioni. 
  3. Le guide ambientali collaborano: 
    a) con la Regione, gli enti locali e gli  enti  parco  regionali,
per la difesa e la tutela degli ambienti naturali,  in  special  modo
per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana  di  cui
alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della
Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); 
    b) con  le  istituzioni  scolastiche,  per  affiancare  il  corpo
insegnante nelle iniziative e nei di educazione am-bientale.