Art. 123 
 
                        Requisiti e obblighi 
                   per l'esercizio dell'attivita' 
 
  1.  Per  l'esercizio  della  professione  di  guida  ambientale  e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) diploma di scuola secondaria di  secondo  grado  o  titolo  di
studio  universitario  tra  quelli   indicati   nel   regolamento   e
superamento dell'esame di cui all'art. 124; il possesso del titolo di
studio universitario sostituisce la frequenza del corso di  cui  alla
lettera b); 
    b)  abilitazione  all'esercizio  della  professione,   conseguita
mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e  il
superamento dell'esame  di  cui  all'art.  124,  oppure  abilitazione
conseguita in altra regione o  stato  membro  della  Unione  europea,
oppure abilitazione tecnica di accompagnatore di  media  montagna  di
cui all'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6  (Ordinamento  della
professione  di  guida  alpina),   limitatamente   alla   specialita'
escursionistica; 
    c)  idoneita'   psicofisica   all'esercizio   della   professione
attestata da certificato rilasciato dalla  azienda  unita'  sanitaria
locale del Comune di residenza; 
    d) assenza di condanne con  sentenza  passata  in  giudicato  che
comportino l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio  della
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che  siano
decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena  e'  stata  scontata  o
che, con  sentenza  passata  in  giudicato,  sia  stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena. 
  2. E' inoltre necessario che  sia  stato  assolto  l'obbligo  della
stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilita' civile  a
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle
visite,  con  massimale  non  inferiore  a   quello   stabilito   con
deliberazione della Giunta regionale. 
  3.  L'esercizio  della  professione  di  guida   ambientale   nella
specialita'  prescelta   e'   soggetto   a   SCIA   da   presentarsi,
esclusivamente  in  via  telematica,  allo  SUAP  competente  per  il
territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'. 
  4. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti  di
legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una
tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato
dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.