Art. 123 Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita' 1. Per l'esercizio della professione di guida ambientale e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'art. 124; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b); b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'art. 124, oppure abilitazione conseguita in altra regione o stato membro della Unione europea, oppure abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialita' escursionistica; c) idoneita' psicofisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza; d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. E' inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale. 3. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialita' prescelta e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'. 4. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.