Art. 124 
 
             Rapporti con le professioni di guida alpina 
            e di guida del parco o della riserva naturale 
 
  1. Le guide alpine maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guide
alpine iscritte nell'apposito albo  professionale  regionale  di  cui
all'art. 145, possono esercitare la professione di  guida  ambientale
escursionistica. 
  2. Le guide del parco o della riserva naturale  gia'  abilitate  ai
sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n.
49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette
di interesse locale) possono  continuare  ad  esercitare  l'attivita'
esclusivamente nel parco o riserva naturale  di  pertinenza.  Possono
altresi'  esercitare  la  professione  di  guida  ambientale,   nella
specialita' attinente, nel caso in cui la loro  formazione  ai  sensi
dell'art. 21,  comma  3,  della  l.r.  49/1995,  abbia  garantito  la
conoscenza generale dell'intero territorio regionale. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  2  che  intendono  esercitare  la
professione di guida ambientale devono possedere i requisiti  e  sono
soggetti agli obblighi di cui all'art. 122, fatta  eccezione  per  il
possesso dell'abilitazione professionale. 
  4.  L'ente  gestore  del  parco  o  della  riserva  naturale   puo'
rilasciare alle guide ambientali  abilitate  ai  sensi  del  presente
testo unico un attestato di specializzazione di  guida  del  parco  o
della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso
di specializzazione e del superamento del relativo esame.