Art. 124 Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale 1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'art. 145, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica. 2. Le guide del parco o della riserva naturale gia' abilitate ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attivita' esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresi' esercitare la professione di guida ambientale, nella specialita' attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, della l.r. 49/1995, abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale. 3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 122, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale. 4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale puo' rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.