Art. 126 Modalita' e contenuti dei corsi 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 123, comma 4, e 124, il numero delle ore e le modalita' di accesso. 2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere gia' acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.