Art. 126 
 
                   Modalita' e contenuti dei corsi 
 
  1. Con deliberazione della Giunta  regionale  sono  determinate  le
materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 123, comma 4,  e  124,
il numero delle ore e le modalita' di accesso. 
  2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono  determinati  eventuali
casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di  qualificazione
e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti  che
dimostrino di avere gia' acquisito le relative conoscenze teoriche  o
tecnico-pratiche.