Art. 89 
 
                     Modifiche all'art. 42 della 
                      legge regionale n. 4/2005 
 
  1. All'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi
per il sostegno e lo  sviluppo  competitivo  delle  piccole  e  medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento  alla  sentenza  della
Corte di giustizia delle Comunita' europee  15  gennaio  2002,  causa
C-439/99, e al parere  motivato  della  Commissione  delle  Comunita'
europee del 7 luglio 2004.  all'art.  42  della  legge  regionale  n.
4/2005), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera l) del comma 1 le parole «incentivi alle PMI  per
programmi pluriennali di promozione all'estero» sono sostituite dalle
seguenti: «interventi per l'internazionalizzazione delle imprese»; 
    b) dopo la  lettera  n-quater)  del  comma  1  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «n-quinquies) contributi per start-up giovanili di  cui  all'art.
25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3
(Disposizioni per la  modernizzazione,  la  crescita  e  lo  sviluppo
sostenibile  verso  una  nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia
(SviluppoImpresa)); 
    n-sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'art.  25,
comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2021; 
    n-septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e
l'efficientamento energetico di cui all'art. 77, comma 3, lettera b),
della legge regionale 3/2021.». 
  2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.
25, comma 5, e' abrogata la lettera n-ter) del comma 1  dell'art.  42
della legge regionale n. 4/2005.