Art. 89 Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005 1. All'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004. all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera l) del comma 1 le parole «incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «interventi per l'internazionalizzazione delle imprese»; b) dopo la lettera n-quater) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: «n-quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)); n-sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2021; n-septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'art. 77, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/2021.». 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25, comma 5, e' abrogata la lettera n-ter) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 4/2005.