Art. 90 
 
                   Sostituzione dell'art. 15 della 
                     legge regionale n. 26/2005 
 
  1. L'art.  15  della  legge  regionale  10  novembre  2005,  n.  26
(Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Comitato tecnico di valutazione). -  1.  E'  costituito
presso la Direzione  centrale  competente  in  materia  di  attivita'
produttive il Comitato tecnico di valutazione, di  seguito  Comitato,
quale organo di valutazione tecnica  dell'amministrazione  regionale,
che esprime pareri in ordine  ai  progetti  di  ricerca  industriale,
sviluppo  sperimentale,  innovazione  e   trasferimento   tecnologico
presentati  dalle  imprese  dei  comparti   industria,   artigianato,
commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge
regionale o regolamento. 
    2. Il Comitato e' composto da sette componenti effettivi e  sette
sostituti  con  diritto  di  voto,  di  cui  quattro  di   comprovata
qualificazione  in  ambiti  metodologici  e  disciplinari  del  mondo
scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito  della  ricerca
scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel  settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto
in   scienze   economico-aziendali,   con   particolare   riferimento
all'analisi economico-finanziaria dei progetti. 
    3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti e'
effettuata con deliberazione  della  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore competente in materia di attivita' produttive. Con  la
medesima deliberazione  sono  altresi'  nominati  il  Presidente  del
Comitato e il suo sostituto. In caso di  assenza  o  impedimento  del
Presidente o del suo sostituto le relative  funzioni  sono  espletate
dal componente piu' anziano. 
    4. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria  la
presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza
dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti.  In  caso
di parita' prevale il voto del Presidente. 
    5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo  sperimentale,
innovazione  e  trasferimento   tecnologico   il   responsabile   del
procedimento puo',  sentito  il  Comitato,  affidare  la  preliminare
valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia  (di  seguito,
esperti) selezionati tra gli iscritti all'albo degli esperti  per  la
valutazione dei progetti di  innovazione  tecnologica  del  ministero
dello sviluppo economico  o  all'albo  degli  esperti  del  ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato  si
esprime su particolari problematiche relative all'esame del  progetto
e ai casi di precontenzioso  e  contenzioso.  Per  l'espressione  del
parere il responsabile del procedimento,  sentito  il  Comitato  puo'
individuare uno o piu' esperti, per fornire supporto nell'esame delle
predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco. 
    7. Le funzioni di segreteria  del  Comitato  sono  assicurate  da
dipendenti  della  Direzione  centrale  competente  in   materia   di
attivita' produttive. 
    8. L'ammontare del gettone da  corrispondere  ai  componenti  del
Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a  150  euro
per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo e'
aggiornabile con deliberazione della  giunta  regionale  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive. 
    9. Ai componenti del Comitato e'  dovuto,  inoltre,  il  rimborso
spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista
per i dipendenti regionali. Agli esperti e' dovuto il rimborso  spese
per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura
prevista per i dipendenti regionali. 
    10. Le modalita' e le procedure di funzionamento del  Comitato  e
l'ammontare  dei  compensi  degli  esperti  sono  stabiliti  con   le
direttive approvate con deliberazione di giunta regionale. 
    11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data
della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso
di mancata ricostituzione entro la  scadenza  il  Comitato  opera  in
regime di proroga per non piu' di quarantacinque giorni.». 
  2. Il Comitato tecnico di valutazione  di  cui  all'art.  15  della
legge regionale n. 26/2005, costituito con deliberazione della Giunta
regionale n. 1398 di data 26 luglio 2016, continua ad  esercitare  le
proprie funzioni fino al 26 luglio 2021.